Quando si acquista una casa all?asta bisogna fare attenzione ai vecchi debiti. Vediamo, nel dettaglio, cosa dice la legge. Secondo quanto specificato dal Corriere della Sera ? Economia, il quarto comma dell?articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile stabilisce che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, in solido con questo, al pagamento dei contributi relativi all?anno in corso e a quello precedente. La norma si applica anche per chi acquista l?immobile a un?asta giudiziaria. Per le spese straordinarie tenuto a sopportarne i relativi costi è chi risultava proprietario al momento in cui è stata adottata la delibera. Trattandosi, però, di acquistare da un fallimento, o da una procedura esecutiva avviata nei confronti di un debitore insolvente, l?aggiudicatario dovrà farsi carico anche di questo onere, salvo tentare un assai improbabile recupero presso il debitore qualora i lavori fossero stati deliberati prima dell?aggiudicazione. Pertanto, prima di acquistare a un?asta giudiziaria un immobile ubicato in un condominio, è opportuno informarsi presso l?amministratore se e di quale importo è debitore il precedente proprietario, se e per quale importo sono stati deliberati lavori straordinari, se vi sono giudizi in corso, se lo stesso amministratore è intervenuto nel fallimento o nell?esecuzione immobiliare per il recupero dei contributi condominiali da parte del precedente proprietario, se vi sono buone possibilità di realizzo del credito.