L?evidente sproporzione tra le operazioni finanziarie effettuate dal correntista e la sua attività professionale è un indice di anomalia che obbliga l?intermediario alla segnalazione di operazione sospetta. segnalazione che in caso di flussi ?importanti? deve essere ripetuta, anche a fronte del silenzio del destinatario della ?sos? stessa in merito al primo episodio. La Seconda civile della Cassazione (sentenza 20212/17 depositata ieri) riconferma l?interpretazione restrittiva per l?attività di antiriciclaggio, ribadendo anche il ruolo non solo esecutivo dell?impiegato/agente e quindi la responsabilità cumulativa per il dipendente e il datore di lavoro.